Pensioni anticipate: tolte le penalizzazioni per chi è andato in pensione prima dei 62 anniFinalmente l'INPS con proprio messaggio n° 3085 del 14/07/2016 (non reperibile sul sito INPS) dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2016 in merito all'abolizione delle penalizzazioni sulle pensioni anticipate per chi ha avuto accesso al pensionamento prima del compimento del 62° anno di età.

Sarà opportuno rinfrescare (e visto la calura estiva, non è poi così male!) la memoria su tutta la questione.

Penalizzazione

Il concetto di penalizzazione viene introdotto dal D.L. n° 201/2011 (Legge Fornero) al comma 10 dell'art. 24. per disincentivare l'accesso al pensionamento in età troppo precoce... si fa per dire.

Viene stabilito che chi accede al pensionamento anticipato prima del compimento del 62° anno di età subirà una penalizzazione calcolata sull'età di pensionamento e sulla quota retributiva della pensione pari al 2% per ogni anno di età fino al 60° e dell'1% per gli anni compresi tra il 60° e il 62°.

La norma, nel tempo, ha subito vari aggiornamenti soprattutto nell'identificazione della contribuzione utile ad evitare le penalizzazioni.

Con la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 23 dicembre 2014 n° 190 art. 1 comma 113) si stabilisce che le pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 non si darà luogo ad alcuna penalizzazione.

Restava aperto il problema di chi essendo andato in pensione nel periodo 2012/2014 si vedeva applicata questa norma restrittiva e ormai, di fatto, abrogata.

La platea degli interessati era ridotta; si parla di circa 28.000 pensionati complessivi in tutta Italia.

A questa palese ingiustizia ha posto, in parte, rimedio la legge di stabilità 2016 (Legge n° 208 del 28/12/2015 art. 1 comma 299) che ha esteso la depenalizzazione anche a questi soggetti a far data dal 1° gennaio 2016.

Il problema è che il provvedimento non è retroattivo; in altre parole la penalizzazione viene tolta ma solo per le rate di pensione successive al 1° gennaio 2016 e non si dà origine a nessun arretrato.

 

Il messaggio INPS n° 3085 del 14 luglio 2016

Non c'è da presentare alcuna domanda: l'INPS comunica che che a far data dal 1° agosto 2016 tutte le pensioni interessate sono ricostituite d'ufficio e che su questa rata verranno corrisposti gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2016.

L'INPS dovrebbe aver inviato una comunicazione in merito a tutti gli interessati.

Restano escluse da questa ricostituzione le pensioni di categoria:

  • DAI (pensioni ex INPDAI)
  • VOCRED (Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti comprese le casse di risparmio ed escluse le banche di credito cooperativo)
  • VOESO (pensioni vari fondi di solidarietà)
  • VL (Fondo volo)
  • ET (Fondo trasporti)
  • TT (Fondo telefonici)
  • GAS ( Fondo Gas)
  • Pensioni INPDAP
  • Pensioni in convenzione internazionale che verranno ricostituite a far data dal 1° settembre 2016.