Indicizzazone delle Pensioni 2017Nel 2017 i trattamenti pensionistici non subiranno alcuna rivalutazione, almeno per il momento.

Il 23 novembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale Economia-Lavoro che, su indicazione dell’ISTAT, fissa la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione (aumento) delle pensioni per gli anni 2016 - 2017.

Le percentuali di variazione sono state fissate in misura pari a zero.

In effetti, il valore reale sulla base dell’andamento dei prezzi, sarebbe stato negativo (-0,1%), ma è stato portato a zero per effetto della clausola contenuta nella legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 287, legge 208/2015), in base alla quale il valore applicato per la rivalutazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere inferiore a zero.

Gli importi in pagamento dal 1° gennaio 2017 resteranno quindi invariati, ma con due eccezioni.

La prima riguarda tutti; consiste in un conguaglio una tantum per recuperare la differenza negativa (-0,1%) tra il valore previsionale (0,3%) e quello definitivo (0,2%) della perequazione per l’anno 2015, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015. L’importo da recuperare comunque è contenuto e il conguaglio dovrebbe essere effettuato con la prima mensilità del 2017, se non intervengono nuove norme per posticipare il recupero o congelarlo definitivamente.

Simulazione Importi
Chi percepisce un assegno con importo fino a tre volte il minimo dovrà restituire lo 0,1% dell’assegno moltiplicato per 13 mensilità: per un importo lordo di 1.400 euro significa restituire 18,20 euro anno. Per chi ha importi superiori, il prelievo in proporzione si riduce perché la perequazione viene riconosciuta nella misura del 95, 75, 50, 45 per cento.  Quindi per chi ha una pensione fra tre e quattro volte il minimo, per esempio, l’una tantum sarà dello 0,95% dell’assegno moltiplicato per 13.

La seconda è svincolata dal meccanismo di perequazione, ma ha comunque effetto sull’assegno. Dal 2017, infatti, non si applicherà più il contributo di solidarietà del 6%, 12%, 18% per le fasce di importo superiori a 14, 20, 30 volte il trattamento minimo. Quindi questi assegni ritorneranno all’importo pieno.

 

Trattamento minimo ed incrementi

Trattamento minimo Inps € 501,89
Trattamento minimo Inps con incremento di cui all’art. 5, comma 5, della L. n. 127/2007 € 638,33

 

Pensioni superiori al minimo

La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino al 2018 l’applicazione della norma sull’indicizzazione degli assegni pensionistici, di cui alla legge 147/2013, per cui l’adeguamento sarà riconosciuto sull’importo complessivo dei trattamenti pensionistici e non sulle loro fasce di importo, salvo la norma di salvaguardia:

  • 100% per le pensioni di importo pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo Inps;
  • 95% per quelle oltre le 3 volte e fino a 4 volte il trattamento minimo;
  • 75% per quelle superiori a 4 volte o pari e/o inferiori a 5 volte il trattamento minimo;
  • 50% per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo;
  • 45% per le pensioni superiori a 6 volte il trattamento minimo.

 

Trattamenti assistenziali

Pensione sociale € 369,26
Assegno sociale € 448,07

 

Pensioni con Indennità Integrativa Speciale

L’indicizzazione è calcolata separatamente sull’indennità e sulla pensione.

L’importo della I.I.S. nel 2017 resta invariato a € 768,60, mentre la tredicesima mensilità sarà sempre pari a € 748.60.

 

Cumulo delle pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario
(tab. F della legge 335/95)

La legge n. 335/95 stabilisce la riduzione della percentuale di reversibilità in presenza di determinati limiti reddituali che, per l’anno 2017, sono confermati rispetto a quelli del 2016, per cui:

  • fino ad € 19.573, 71 non è prevista alcuna riduzione;
  • oltre € 19.573,72 e fino a € 26.098,28, è prevista la riduzione del 25%;
  • oltre € 26.098,29 e fino a € 32.622,85, è prevista la riduzione del 40%;
  • oltre € 32.622,86, è prevista la riduzione del 50%.