L'Accordo in SintesiIl verbale di accordo, sottoscritto il 28 settembre 2016, si divide in due fasi: la fase I contiene misure inserite già nella Legge di Stabilità in discussione in Parlamento; la fase II prevede un programma di lavoro da concretizzare con ulteriori interventi di riforma previdenziale nel corso del 2017.

Riportiamo le principali linee d'intervento enunciate nel documento.

 

FASE I

 

1. Estensione "no tax area" per i pensionati

È stata finalmente equiparata la no tax area dei pensionati al livello di quella dei lavoratori dipendenti (8.125 euro).

Si tratta di una novità estremamente importante, richiesta da molto tempo dal sindacato e che fornisce benefici immediati a tutti i pensionati con redditi medio - bassi.

Questa misura inoltre ha eliminato il vincolo di età imposto dalla scorsa Legge di Stabilità estendendo l'aumento della detrazione d'imposta a tutti i pensionati con un reddito fino a 55.000 euro.

La misura non riguarda chi percepisce l'assegno sociale poiché non soggetto a detrazioni d'imposta.


2. Aumento dei trattamenti pensionistici di importo basso

È previsto un intervento sulla somma aggiuntiva, la cosiddetta "quattordicesima mensilità", per coloro che ne hanno attualmente diritto con estensione della platea dei beneficiari.

Fino ad oggi questa misura riguardava solo i pensionati con redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS, dal 2017 sarà estesa anche ai pensionati con un reddito compreso fino a due volte il trattamento minimo INPS annuo.

L'importo erogato prevede somme crescenti in relazione all'anzianità contributiva.

Coloro che già beneficiavano della "quattordicesima" vedranno un incremento dell'importo di circa il 30%.

Tabella 1 - Somma aggiuntiva dal 2017 per i pensionati con redditi bassi

Somma aggiuntiva dal 2017 per i pensionati con redditi bassi

Somma aggiuntiva dal 2017 per i pensionati con redditi bassi

Chi la riceve?
Titolari di pensione con almeno 64 anni di età e le condizioni di reddito sopra elencate.

Come si ottiene?
Non bisogna presentare alcuna domanda, l'INPS procede d'ufficio. Rivolgersi alle sedi FNP o al patronato INAS se si ritiene di averne titolo ma non si riceve.


3. Cumulo gratuito dei periodi contributivi

Viene estesa la possibilità di cumulare tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse, ivi inclusi i periodi di riscatto della laurea, ai fini sia delle pensioni di vecchiaia sia di quelle anticipate.

Tale possibilità potra essere esercitata senza oneri; l'assegno sara calcolato pro-rata con le regole di ciascuna gestione, il pensionato riceverà comunque un unico assegno pensionistico.


4. Lavoratori precoci

Nell'ottica di una maggiore flessibilità in uscita l'intesa vuole favorire le carriere lavorative lunghe, iniziate in età molto giovane dai cosiddetti lavoratori precoci, cioe di tutti coloro che hanno almeno 12 mesi di contributi legati a lavoro effettivo, anche non continuativo, prima del compimento del diciannovesimo anno d'eta.

Dal 2018 verranno abolite le penalizzazioni per chi accede al pensionamento anticipato prima dei 62 anni d'eta.

E' consentito l'accesso alla pensione con 41 anni di contributi alla presenza di particolari condizioni: disoccupati senza ammortizzatori sociali, persone in condizioni di salute che determinano una disabilita (invalidità almeno pari al 74%), lavoratori e lavoratrici che svolgono attivita di cura, da almeno sei mesi, verso familiari di primo grado conviventi con disabilità grave e lavoratori occupati in alcune attività particolarmente gravose.

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5. Lavori usuranti

L'intesa stipulata con il Governo introduce nuove e migliori condizioni di accesso al pensionamento per le lavoratrici e i lavoratori occupati in mansioni usuranti, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

In particolare, si prevede di consentire:

  • l'anticipo del pensionamento di 12 o 18 mesi anche rispetto all'attuale normativa agevolata, attraverso l'eliminazione delle finestre di accesso previste dall'art. 24, comma 17bis del D.L. 201/2011;
  • la possibilità di pensione anticipata avendo svolto un'attivita usurante per un numero di anni pari alla metà dell'intera vita lavorativa oppure, in alternativa, se si e svolta questa attivita per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro, in quest'ultimo caso non è piu necessario che uno dei sette anni sia l'ultimo;
  • l'eliminazione, dal 2019, dell'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita;
  • la semplificazione dei documenti da produrre per ottenere il diritto.

 

6. Nuova forma di sostegno all'uscita flessibile dal mercato del lavoro - APE

Per superare alcuni problemi causati con la legge Fornero dall'abolizione della pensione di anzianità viene introdotto, in via sperimentale per un biennio, un nuovo strumento finanziario, denominato APE (Anticipo Pensionistico).

Questa misura dal 2017 consente alle lavoratrici e ai lavoratori, con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturano entro 3 anni e 7 mesi il diritto ad una pensione di vecchiaia (d'importo certificato dall'INPS), di accedere su base volontaria a un reddito ponte di ammontare commisurato alla pensione di vecchiaia attesa.

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APE volontaria

L'APE è richiesta presso l'INPS ed è finanziata da un prestito corrisposto da un istituto di credito.

Contestualmente al prestito, il richiedente accende un'assicurazione contro il rischio di premorienza con una compagnia assicuratrice.

L'APE è esente da imposte ed è erogata mensilmente per 12 mensilità.

La restituzione del prestito (comprensiva degli interessi bancari e degli oneri relativi alla polizza assicurativa) avviene a partire della data di pensionamento con rate di ammortamento per una durata di 20 anni.

In caso di decesso del soggetto che ha avuto accesso all'APE, il capitale residuo sarà rimborsato dall'assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio premorienza, e quindi non si rifletterà sulla eventuale pensione di reversibilità o sugli eredi.

Il lavoratore o la lavoratrice interessati scelgono l'istituto di credito e la società assicuratrice fra quelli aderenti a un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale saranno definite le condizioni standard di miglior favore.


APE agevolata

Governo e OO.SS. convergono sull'obiettivo, socialmente qualificato, di prevedere un'APE agevolata per alcune categorie, attraverso bonus fiscali aggiuntivi o trasferimenti monetari diretti, volti a garantire un "reddito ponte" interamente a carico dello Stato per un ammontare prefissato.

Tale intervento riguarderà soggetti (con almeno 30 anni di contributi) che si trovino in condizioni di maggior bisogno, sulla base dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione e assenza di reddito;
  • condizioni di salute che determinino un'invalidità almeno pari al 74%;
  • carichi di lavoro di cura legato alla presenza di parenti di primo grado conviventi con disabilità grave.


Il requisito di 36 anni invece è richiesto a chi svolge un lavoro gravoso, pesante o rischioso poichè la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale.

Le categorie che dovrebbero rientrare nell'agevolazione, nonché l'ammontare prefissato del reddito ponte agevolato saranno individuate dopo un confronto tra governo e OO.SS.

Tabella 2 - Lavori gravosi (APE agevolata)

  1. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
  2. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
  3. Conciatori di pelli e di pellicce
  4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
  5. Conduttori di mezzi pesanti e camion
  6. Professioni sanitarie, infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
  7. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
  8. Insegnanti di scuola pre-primaria
  9. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
  10. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
  11. Operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti 


7. uscite anticipate e flessibilità della previdenza complementare – RITA

Il Governo si impegna, inoltre, a realizzare un cambiamento normativo e fiscale della previdenza complementare anche per adeguarla alle necessità della gestione flessibile dell'uscita dal mercato del lavoro.

In particolare, si definirà una modalità che consenta al lavoratore di attingere, volontariamente e nella misura scelta, al montante maturato nel fondo pensione integrativo per poter usufruire di una rendita temporanea per il periodo che manca alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Questa opportunità, denominata "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) sarà agevolata fiscalmente con tassazione inferiore rispetto alle anticipazioni e pari a quella prevista per le prestazioni in rendita.

Il Governo si impegna anche a definire strumenti di incentivazione fiscale finalizzati ad agevolare l'utilizzo volontario del TFR accantonato presso l'impresa o di contributi aggiuntivi per accedere alle prestazioni anticipate di previdenza complementare.

 

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