Articolo 1
Gli Organi Collegiali della Scuola sono convocati e svolgono l’esercizio delle loro funzioni secondo le norme riportate nel Regolamento tipo emanato con Circolare Ministeriale 16 Aprile 1975 – n. 105 (prot.1242)

 

Articolo 2
La convocazione di ogni Organo Collegiale deve avvenire con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’Organo Collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso. Lettera e avviso devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta.

 

Articolo 3
All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico promuove la programmazione delle attività dei singoli Organi Collegiali, realizzando, d’intesa con il Consiglio d’Istituto, un calendario di massima delle rispettive riunioni. Il Consiglio di Istituto si riunisce di norma una volta al bimestre. Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno due volte ogni quadrimestre. Il Consiglio di Intersezione, nella scuola dell’Infanzia, si riunisce di norma ogni due mesi (soli Docenti) e nei mesi di Novembre e Maggio con la presenza di Docenti e Genitori. Il Consiglio di Interclasse, nella scuola Primaria, si riunisce di norma ogni due mesi (soli Docenti) e nei mesi di Novembre, Marzo, Maggio con la presenza di Docenti e Genitori. Il Consiglio di Classe, nella scuola Secondaria di primo grado, si riunisce con cadenza mensile (solo Docenti) e nei mesi di Novembre, Marzo, Aprile con la presenza di Docenti e Genitori. Per il Consiglio di Classe la presenza dei Docenti viene stabilita secondo un piano che rispetti il monte ore complessivo per ciascun docente (40 ore).