Articolo 12
VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima, valgono le seguenti norme:
- Gli alunni della scuola Primaria entrano a scuola nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni e sono affidati al Docente della prima ora; gli alunni della scuola Secondaria, al suono della prima campana, si recano nelle aule dove li attende il Docente della prima ora; nell'atrio e nei corridoi è presente il personale ausiliario per la vigilanza.
- Per gli alunni della scuola Secondaria “Foscolo” che ne facciano richiesta è istituito un servizio gratuito di pre-scuola dalle 7.30 alle 7.55; il servizio, inteso come semplice permanebza all'interno dell'edificio, è svolto nell’atrio della scuola con l'assistenza di due unità di personale ausiliario.

- La scuola declina ogni responsabilità per ciò che dovesse accadere prima dell’ingresso degli alunni nell’edificio e dopo la loro uscita.
- Nella scuola Primaria durante l’intervallo dell’attività didattica-educativa del mattino, dalle ore 10.15 alle ore 10.30, il Docente di classe vigila sul comportamento dei propri alunni. Per gli alunni della scuola Secondaria l’intervallo è di 15 minuti, dalle ore 10.50 alle ore 11.05; il tempo dell’intervallo si trascorre negli spazi fuori dall’aula, con la vigilanza dei Docenti e dei collaboratori scolastici previsti in un’apposita griglia che viene redatta ad inizio anno. Alcune classi, secondo turni regolamentati, possono usufruire degli spazi esterni. l'intervallo che si effettua nei pomeriggi con rientro di tre ore ha la durata di 5 minuti, dalle 15.55 alle 16.00, e si trascorre fuori dall'aula con l'assistenza del Docente della 2a ora.
- L’uscita degli alunni è regolata e vigilata dal personale Docente. Per gli alunni della scuola dell’Infanzia, il ritiro dovrà avvenire a cura dei genitori o di un altro adulto maggiorenne dagli stessi genitori espressamente delegato. Date le responsabilità civili e penali a carico del personale Docente, non sarà consentita la consegna dei bambini a familiari minorenni.
- Nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria l’Insegnante può eccezionalmente autorizzare gli alunni a lasciare la scuola prima della fine delle lezioni solo su richiesta del genitore, a condizione che lo stesso, o un suo delegato, sia presente al momento in cui l’alunno lascia la classe.
- In caso di malore o di incidente dell’alunno l’Insegnante provvede ai primi soccorsi, informa i genitori e all’occorrenza ricorre al 118. L’eventuale incidente deve essere denunciato al Dirigente Scolastico specificando:
- nome e cognome dell’alunno;
- data, ora, località in cui è avvenuto il sinistro;
- descrizione della dinamica dell’infortunio e relative conseguenze;
- prime cure prestate: dove, da chi, quando.

- Nella scuola possono essere somministrati a cura dei Docenti esclusivamente medicinali salvavita, antipiretici e antiallergici, su specifica richiesta scritta dei genitori e adeguata documentazione medica.

 

Articolo 12/a
OBBLIGHI E DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

1. La frequenza regolare alle lezioni è garanzia di apprendimento.
- L’entrata posticipata o l’uscita anticipata degli alunni deve essere richiesta dai genitori, autorizzata dal Dirigente o dal Docente a ciò delegato e, per la scuola secondaria, annotata sul registro di classe.
- Ogni giorno, all’inizio delle lezioni, gli alunni che sono stati assenti il giorno precedente devono presentare al Docente della prima ora la giustificazione firmata da un genitore.
- In caso di mancata giustificazione l’alunno deve provvedere a regolarizzare la sua situazione il giorno successivo.
- L’assenza prolungata per motivi familiari deve essere comunicata preventivamente al Capo d’Istituto.
2. Ogni alunno deve presentarsi alle lezioni fornito del materiale occorrente per l’attività scolastica. Per accedere alla palestra è necessario portare le apposite scarpe che serviranno solo per l’ora di lezione. Gli alunni non devono portare in classe oggetti non utili all’attività didattica o che possano comunque distrarre l’attenzione durante le lezioni. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per gli oggetti lasciati in classe o dimenticati nei locali della scuola.
3. L’utilizzo del telefono cellulare durante tutte le attività scolastiche è rigorosamente vietato.
4.Tutti gli alunni devono curare il proprio aspetto sia negli indumenti, che devono essere adeguati al contesto, sia nell’igiene personale.
5. Quando gli alunni di una classe devono cambiare aula, recarsi in palestra, nelle aule speciali o nei “laboratori”, usciranno ordinati e silenziosi guidati dal docente di classe. Nell’atrio e nei corridoi nessuno deve correre. Per le uscite dall'aula è necessario prevedere la disposizione di un alunno aprifila e di uno chiudifila.

6. Al termine delle lezioni, al suono della campana, gli alunni lasciano le aule, curando che siano ordinate, e, accompagnati dal Docente dell'ultima ora, si recano in fila al refettorio (per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa) e/o all'uscita dell'edificio (per gli alunni che hanno terminato l'orario scolastico).

7. Durante le lezioni l’alunno può uscire dall’aula per recarsi ai servizi solo con il permesso dell’insegnante; il fatto non può in ogni caso costituire un’abitudine. L'uscita deve essere limitata ad un alunno per volta, deve essere di breve durata e sorvegliata (apertura della porta dell'aula, controllo del tempo di permanenza fuori dall'aula,...). Nel caso vi fossero particolari problemi di salute, le famiglie sono tenute ad informare la scuola con adeguata certificazione medica.
8. Durante l’intervallo gli alunni non devono schiamazzare né correre e, al suono della campana che segna il termine dell’intervallo, devono riprendere con sollecitudine l’attività didattica.
9. Nessuno deve fermarsi in aula o nei locali della scuola alla fine delle lezioni senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.
10. L’edificio scolastico e il materiale in esso contenuto sono patrimonio di tutti, pertanto è interesse di ogni singolo averne la massima cura ed evitare ogni deterioramento. Nella scuola Secondaria “Foscolo”, per favorire il senso civico e il rispetto dell’ambiente, la pulizia del parco è affidata agli alunni di tutte le classi opportunamente coordinate dai Docenti e secondo un calendario concordato.


Articolo 12/b
PAUSA PRANZO – SERVIZIO MENSA

Il momento della mensa è considerato momento educativo a pieno titolo.
1. Nella Scuola dell’Infanzia possono usufruire del servizio mensa gli alunni regolarmente iscritti ed inseriti negli elenchi predisposti dall’Assessorato all’Istruzione; nella Scuola Primaria gli alunni che rientrano regolarmente per il curricolo obbligatorio e per l’attività opzionale; nella Scuola Secondaria gli alunni iscritti alle attività pomeridiane.
2. I genitori devono comunicare e documentare per iscritto eventuali allergie e intolleranze alimentari come pure esigenze particolari riferite a motivi religiosi.
3. Non è consentito nei refettori il consumo di cibi diversi da quelli forniti dalle cucine e previsti dalla dieta regionale.
4. Chi è iscritto al servizio mensa può lasciare l’edificio scolastico al termine delle lezioni mattutine solo con la richiesta scritta del genitore o di chi fa le veci.
5. Le persone a cui è affidata l’assistenza al servizio mensa (assistenti statali e comunali o assistenti esterni) esercitano sugli alunni la stessa autorità dei Docenti di classe.
6. Prima di raggiungere la sala mensa, gli alunni devono usufruire dei servizi igienici e avere con sé tutto il necessario (compresi, per la Scuola Secondaria, giacche e cappotti) perché non sarà più consentito loro tornare nelle aule, evitando di portare video-game, giochi ed altro materiale di disturbo.
7. Accompagnati dai docenti dell’ultima ora, gli alunni entrano nei locali della mensa ordinatamente divisi per classi e prendono posto ai tavoli loro assegnati. Nella Scuola Secondaria (sede di via Borgovico) il personale incaricato verifica le presenze tramite appello.
8. Durante il pranzo è necessario osservare un comportamento corretto, controllando il tono della voce, evitando di giocare con il cibo o di sprecarlo, alzandosi dal proprio posto solo su autorizzazione dell’insegnante. Il tavolo va mantenuto ordinato e pulito.
9. I comportamenti scorretti verranno annotati sul libretto personale e sul registro di classe. In caso di ripetute e/o gravi infrazioni sarà valutata l’opportunità di sospendere l’alunno (temporaneamente o definitivamente) dal servizio.
10. Al termine del pranzo gli alunni escono, a gruppi, soltanto quando viene stabilito dagli insegnanti, dopo che gli stessi hanno verificato che i tavoli e il locale mensa risultino in ordine.


Articolo 12/c
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Riferimenti normativi: Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 modificato e integrato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007)

 

Premesse generali
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

 

Criteri generali
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Il riconoscimento delle proprie responsabilità e l’impegno a un comportamento corretto possono escludere il ricorso al provvedimento disciplinare. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e senza che siano state accertate le responsabilità individuali e/o collettive. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento non influiscono sulla valutazione del profitto ma concorrono a determinare il voto in condotta. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

 

Doveri, mancanze e relative sanzioni
La tabella allegata al presente regolamento, di cui fa parte integrante, elenca la fattispecie più prevedibile di comportamenti che costituiscono violazioni dei doveri degli studenti, indicandone le corrispondenti sanzioni. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati dal presente documento, ci si regola secondo criteri di analogia. Elementi di valutazione della gravità sono:
- l’intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza o di imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell’evento da parte dello studente;
- il concorso della mancanza di più studenti tra loro;
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

 

Organi competenti
Il docente e il Dirigente Scolastico sono competenti per le sanzioni relative ad infrazioni che non comportino la sospensione dalle lezioni. Il Consiglio di Classe decide sulle sanzioni che prevedono:
- la non ammissione alla prima ora di lezione o all’attività in corso;
- l’esclusione da specifiche attività (visite e viaggi d’istruzione, …);
- la sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore a 15 giorni;
- la sospensione dal servizio mensa.

Il Consiglio di Istituto è competente esclusivamente per la sanzione relativa a fatti gravissimi che comportino l’allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.

 

Procedimento sanzionatorio
Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità. In caso di infrazioni lievi o che non comportino la sospensione dalle lezioni:
1. il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l’ammonizione scritta sul libretto personale e/o sul registro di classe.
2. Il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l’Istituto.

In caso di infrazione grave o reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l’allontanamento dalla scuola:
1. Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche non della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e/o con comunicazione al Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell’accaduto.
2. Allo studente viene data la possibilità di esporre al Dirigente Scolastico o a un docente delegato le proprie ragioni o giustificazioni a discolpa.
3. Il Dirigente Scolastico dà comunicazione del procedimento alla famiglia dello studente, indicando gli addebiti contestati e i termini di conclusione del procedimento.
4. Il Dirigente Scolastico, nel termine di dieci giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di classe (componente allargata), o invita il presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. Qualora un rappresentante sia genitore dell’alunno da sanzionare si procede alla sua sostituzione (se possibile) con il primo dei non eletti.
5. Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, valutate le osservazioni formulate dallo studente, da eventuali testimoni o da altre persone interessate e coinvolte, provvede a discutere l’accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
6. Il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali adire eventuali impugnazioni presso l’organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto alla famiglia dello studente.

La conclusione del procedimento deve avvenire entro quindici giorni dalla data di avvio.


Impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia della scuola. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua onvocazione. L’Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al Dirigente Scolastico per la comunicazione all’interessato.


Organo di garanzia
L’Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e costituito da un docente (tra i Coordinatori di classe) e da due genitori (rappresentanti di classe) designati dal Consiglio d’Istituto, il quale nomina anche membri supplenti (un docente e due genitori) che subentrino in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. un genitore dello studente sanzionato) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità. L’Organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici. L’Organo di garanzia deve essere “perfetto” (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti. Il ricorso è accolto dall’Organo di garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Non è ammessa l’astensione. In caso di parità di voti prevale l’opzione espressa dal presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso. L’Organo di garanzia interno all’Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all’interno dell’Istituto in merito all’applicazione del presente regolamento. Di tutte le riunioni dell’Organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal presidente. Le decisioni sono prese all’unanimità o a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo. Procedimento per i ricorsi L’Organo di garanzia interno all’Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione (accompagnato dai genitori) e il docente che ha accertato l’infrazione. L’Organo di garanzia può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato. Il provvedimento viene notificato ai genitori dell’alunno entro cinque giorni.