Articolo 13
VISITE D’ISTRUZIONE

Le visite d’istruzione e le gite scolastiche sono regolate dalle seguenti norme:
1. Il Consiglio di Intersezione, Interclasse, di Classe e il Collegio dei Docenti, in fase di programmazione annuale, elaborano le proposte delle visite e dei viaggi di istruzione da svolgersi durante l’anno
2. Le visite sul territorio (camminata, cinema, teatro…), in orario scolastico, non necessitano di alcuna autorizzazione specifica. All’inizio dell’anno scolastico viene richiesta alle famiglie l’autorizzazione valida per tutto l’anno.
3. Per le visite e i viaggi di istruzione deve essere presentata al Consiglio di Istituto la proposta, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente. Di norma gli alunni delle sezioni della Scuola dell’Infanzia possono effettuare uscite solo nell’ambito del Comune o, in via straordinaria e previa deliberazione del Consiglio di Istituto, nei Comuni limitrofi. Di norma gli alunni di 1a – 2a – 3a della Scuola Primaria dovranno limitarsi a visite nell’ambito provinciale, quelli di classe 4a e 5a nell’ambito regionale. Su richiesta debitamente motivata, potranno essere consentite deroghe agli ambiti territoriali sopra indicati.

4. Il Consiglio di Istituto delega unicamente il Dirigente Scolastico a concedere le autorizzazioni e ad esercitare la vigilanza purché siano rispettate le norme del presente regolamento.
5. Prima di ogni visita di istruzione fuori del territorio comunale e di ogni gita scolastica è necessaria l’autorizzazione scritta rilasciata dal Dirigente Scolastico. La richiesta deve essere prodotta con almeno 10 giorni di anticipo sulla data scelta per la gita.6. Tutti gli alunni devono essere motivati alla partecipazione alle attività integrative; nessuno vi deve rinunciare per motivi economici. In caso di difficoltà interviene il Consiglio di Istituto, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio. In nessun caso la partecipazione degli alunni può essere inferiore ai due terzi. In caso di mancata partecipazione la quota versata, se possibile, sarà restituita almeno in parte.
7. L’onere finanziario relativo alla visita o all’iniziativa culturale, quando non siano possibili contributi del Comune o del Consiglio di Istituto, è ripartito tra i genitori. Contributi e quote eventuali devono essere versati su conto corrente postale e i pagamenti devono avvenire esclusivamente attraverso regolari documenti contabili.
8. Quando sia possibile, va preferito l’uso dei mezzi di trasporto pubblici. Per i pullman privati, la Giunta Esecutiva, annualmente, richiederà tre preventivi che verranno sottoposti al Consiglio di Istituto il quale valuterà la convenienza economica delle offerte nonché la qualità del servizio offerto (tipo di pullman, comfort, disponibilità della ditta…)
9. Gli accompagnatori sono i Docenti di classe nel rapporto, di norma, di uno a quindici per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria. Nella Scuola dell’Infanzia al Docente accompagnatore non possono essere affidati più di 15 alunni. Solo in caso di documentate esigenze di carattere sanitario, l’alunno può essere accompagnato da un genitore.