Articolo 16

- Le persone estranee alla scuola non possono avere accesso diretto ai locali riservati all’attività didattica, se non previa autorizzazione. Gli eventuali interessati, a qualsiasi titolo, possono rivolgere le loro richieste esclusivamente all’Ufficio del Dirigente Scolastico. A tale Ufficio, inoltre, compete in assoluto il rilascio di autorizzazioni per la diffusione nelle scuole di qualsiasi comunicato (esclusi gli avvisi di Enti Pubblici, ASL, Comuni che possono essere distribuiti senza la preventiva autorizzazione).

- I genitori, in orario scolastico, possono avere accesso alla scuola solo negli orari di ricevimento degli insegnanti o in casi eccezionali. Durante gli incontri pomeridiani con i Docenti è opportuno che gli alunni non siano portati a scuola; in caso contrario i genitori sono responsabili della sorveglianza dei propri figli.

- Ogni anno i genitori eletti nel Consiglio di Intersezione / Interclasse / Classe possono costituirsi in Comitato dei Genitori di plesso e/o di Istituto. Il Comitato può rappresentare le proprie domande e/o richieste alla Giunta Esecutiva per predisporre l’eventuale inserimento delle stesse all’ordine del giorno del Consiglio di Istituto. Il Comitato può riunirsi nei locali scolastici previa richiesta al Dirigente Scolastico.

- I rappresentanti di sezione/classe, per coinvolgere tutti i genitori nelle scelte educative, didattiche ed organizzative della scuola, sono autorizzati a redigere i verbali degli incontri di Intersezione, Interclasse, Classe o altri eventuali documenti e a diffonderli, previa consultazione dei Docenti e/o del Coordinatore di classe.