Legge n. 584
Regolamento antifumo

Rif. normativi: Legge 11 novembre 1975, n.584, modificato dall’art 52 c.20 L.28.12.2001, n.448

1. In tutti i locali scolastici è vietato fumare; negli spazi esterni sono richieste discrezione e moderazione da parte degli adulti, in quanto l’esibizione dell’atto di fumare costituisce un esempio negativo per i giovani.

2. In tutti i plessi i funzionari addetti alla vigilanza sul divieto antifumo sono identificati nei responsabili di sede; essi cureranno l’esposizione di cartelli ed avvisi conformi alla normativa vigente in modo ben visibile.

3. In caso di violazione della legge antifumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- per gli alunni, alla prima sanzione, € 50 (importo minimo di € 25, raddoppiato perché nella scuola sono presenti minori di 12 anni); alle sanzioni successive, l’importo viene aumentato di € 25 per volta.
- per gli adulti, alla prima sanzione € 150, aumentabile alle sanzioni successive di € 50 per volta (fino al massimo previsto di € 500).

4. Negli spazi esterni, dove il fumo viene tollerato, i mozziconi dovranno essere gettati negli appositi contenitori, ubicati in spazi poco visibili e regolarmente svuotati dal personale ausiliario.