Allegati
Articolo 22
Per l’utilizzo dei laboratori, delle biblioteche e della piscina si fa riferimento ai regolamenti allegati:
- allegato 1 biblioteca
- allegato 2 audiovisivi
- allegato 3 multimedialità
- allegato 4 musica
- allegato 5 piscina
Articolo 22
Per l’utilizzo dei laboratori, delle biblioteche e della piscina si fa riferimento ai regolamenti allegati:
- allegato 1 biblioteca
- allegato 2 audiovisivi
- allegato 3 multimedialità
- allegato 4 musica
- allegato 5 piscina
Articolo 23
USO DEL TELEFONO E DELLA FOTOCOPIATRICE DELLA SCUOLA
a) I telefoni installati nei plessi possono essere usati esclusivamente dal personale della scuola per le esigenze del servizio scolastico.
b) Le telefonate personali non sono ammesse, salvo casi di necessità improrogabile.
c) Le fotocopiatrici in uso nei plessi devono essere utilizzate esclusivamente per scopi amministrativi e didattici
Legge n. 584
Regolamento antifumo
Rif. normativi: Legge 11 novembre 1975, n.584, modificato dall’art 52 c.20 L.28.12.2001, n.448
1. In tutti i locali scolastici è vietato fumare; negli spazi esterni sono richieste discrezione e moderazione da parte degli adulti, in quanto l’esibizione dell’atto di fumare costituisce un esempio negativo per i giovani.
2. In tutti i plessi i funzionari addetti alla vigilanza sul divieto antifumo sono identificati nei responsabili di sede; essi cureranno l’esposizione di cartelli ed avvisi conformi alla normativa vigente in modo ben visibile.
3. In caso di violazione della legge antifumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- per gli alunni, alla prima sanzione, € 50 (importo minimo di € 25, raddoppiato perché nella scuola sono presenti minori di 12 anni); alle sanzioni successive, l’importo viene aumentato di € 25 per volta.
- per gli adulti, alla prima sanzione € 150, aumentabile alle sanzioni successive di € 50 per volta (fino al massimo previsto di € 500).
4. Negli spazi esterni, dove il fumo viene tollerato, i mozziconi dovranno essere gettati negli appositi contenitori, ubicati in spazi poco visibili e regolarmente svuotati dal personale ausiliario.
Articolo 24
Il presente regolamento può essere modificato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Istituto su proposta degli OO.CC. o di un membro del Consiglio.
Articolo 25
Il presente regolamento viene inviato a tutti i Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe.
Articolo 26
Per tutto quanto non è compreso nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.