Visite d’istruzione
Articolo 13
VISITE D’ISTRUZIONE
Le visite d’istruzione e le gite scolastiche sono regolate dalle seguenti norme:
1. Il Consiglio di Intersezione, Interclasse, di Classe e il Collegio dei Docenti, in fase di programmazione annuale, elaborano le proposte delle visite e dei viaggi di istruzione da svolgersi durante l’anno
2. Le visite sul territorio (camminata, cinema, teatro…), in orario scolastico, non necessitano di alcuna autorizzazione specifica. All’inizio dell’anno scolastico viene richiesta alle famiglie l’autorizzazione valida per tutto l’anno.
3. Per le visite e i viaggi di istruzione deve essere presentata al Consiglio di Istituto la proposta, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente. Di norma gli alunni delle sezioni della Scuola dell’Infanzia possono effettuare uscite solo nell’ambito del Comune o, in via straordinaria e previa deliberazione del Consiglio di Istituto, nei Comuni limitrofi. Di norma gli alunni di 1a – 2a – 3a della Scuola Primaria dovranno limitarsi a visite nell’ambito provinciale, quelli di classe 4a e 5a nell’ambito regionale. Su richiesta debitamente motivata, potranno essere consentite deroghe agli ambiti territoriali sopra indicati.